Nuovi diritti per i minori: la Legge 71/17 di prevenzione e contrasto al cyberbullismo

Di: Elena Ferrara
31 Gennaio 2020


Introduzione

Oggi sono qui, come mamma della legge1, per portare la mia esperienza di questi ultimi sei anni in cui, anche una volta terminata la mia esperienza in Parlamento come docente distaccata all’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, ho continuato a frequentare le scuole di tutta l’Italia per contrastare il fenomeno del cyberbullismo. Sono quindi contenta di poter raccogliere anche le vostre osservazioni rispetto a quanto vi relazionerò, perché è importante il confronto ed è arricchente per tutti.
Noi dobbiamo guardare alla Rete sapendo che purtroppo la privacy -termine che usiamo tutti – come concetto si sta sfaldando, sta perdendo il significato nella vita quotidiana in cui tutto è messo in piazza. I bambini e le bambine si trovano già molto esposti proprio da quei genitori che ingenuamente ne pubblicano le foto. La loro dimensione di crescita è molto diversa rispetto a quella che abbiamo avuto noi. Nessuno di noi adulti ha avuto questo tipo di esperienza nella sua infanzia.
Oggi sono qui anche con l’idea di andare a indagare con voi quei temi che riguardano aspetti fondamentali della libertà dell’essere umano, diritti fondamentali – quelli anche legati all’inviolabilità del domicilio, alla segretezza della corrispondenza, etc. Nel bene e nel male, dobbiamo renderci conto che l’ambiente è quello digitale. Chiaramente la Costituzione italiana non lo poteva prevedere, però ci dà delle indicazioni importanti, e sebbene non faccia riferimento diretto ai minori, noi oggi possiamo e dobbiamo guardare alla specificità dei diritti e delle responsabilità delle persone di minore età nell’ambiente digitale.

 

1. A trent’anni dalla Convenzione internazionale di New York

Si è cominciato a parlare di riservatezza dei minori nel 1985 con le cosiddette Regole di Pechino -“Regole minime sull’amministrazione della giustizia dei minori”-, adottate dall’ONU2. Si decise che non venissero svelate le identità delle bambine e dei bambini autori di reati. Nel 1989 arrivò la Convenzione internazionale di New York3 sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che il 20 novembre compirà trent’anni4. È un evento molto importante: bisognerebbe chiedersi a che punto, dopo questi primi trent’anni, siamo nel mondo, ma anche soltanto a che punto siamo in Italia. Perché anche quando nelle nostre scuole parliamo con i genitori, l’interrogativo che dobbiamo porci è quanto loro siano consapevoli del fatto che i bambini sono portatori di diritti, anche dei diritti di tutela e di che cosa voglia significare questo diritto nel mondo digitale.
Nella Convenzione ONU -nonostante Internet fosse già attivo proprio in quegli anni- non troviamo riferimenti alle piattaforme e al Web, ma certamente è possibile individuare delle attinenze che ci spronano a interrogarci sul modo in cui ci rapportiamo ai minori. Per esempio, l’articolo 12 fa riferimento al dovere di ascolto nei confronti dei bambini in sede giudiziaria o amministrativa su fatti che li riguardano. Ma nella quotidianità, i bambini vengono ascoltati? L’articolo 14 fa invece riferimento alla libertà di pensiero. Dovremmo essere noi adulti a guidare il fanciullo in modo adeguato sempre nel rispetto delle sue capacità e inclinazioni. Lo facciamo?

Art. 14 1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. 2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell’esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità5

Tutti i diritti, anche i diritti di tutela debbono essere bilanciati rispetto alla capacità di una bambina o di un bambino che lentamente si autodetermina. L’art. 16, in modo più esplicito, fa riferimento alla privacy, ponendo l’accento sull’attenzione che dobbiamo avere affinché nessun fanciullo sia oggetto di «interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione»6.
Allora non si pensava certo alla tutela dai contenuti nocivi del Web, eppure anche qui la Convenzione è stata profetica dando indicazioni sull’esposizione ai mass media7. Agli Stati si suggeriva attenzione e ogni Stato si è attivato, per quel che riguardava la televisione, per individuare le fasce protette o la necessaria presenza di un adulto o si è interrogato su quale età fosse quella giusta per mettere degli sbarramenti ai prodotti audiovisivi violenti. A quattordici anni? Però se ci sono i genitori, magari si possono vedere anche prima? Oppure a sedici, a diciotto? La questione dello sbarramento ci mette di fronte alla diversità dei bambini. Non sono tutti uguali. I livelli di maturità sono differenti.
Io ho insegnato educazione musicale sempre nella scuola secondaria di primo grado. In questa fascia d’età le differenze di maturità sono significative. Ci sono bambini e bambine che fanno ragionamenti che magari i compagni di classe faranno alle superiori. È dunque giusto che si guardi a loro soprattutto tenendo conto della loro maturità anche quando parliamo di tutela e di protezione.
L’articolo 18 della Convenzione fa diretto riferimento ai genitori e al riconoscimento del principio «secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall’interesse preminente del fanciullo»8.
L’art. 19 mette al centro il fanciullo che deve essere tutelato dalle forme di violenza. Non pensate che allora si riferissero alle forme di violenza tra pari, quanto piuttosto ai maltrattamenti o ai bambini soldato, alle violenze sessuali, al turismo sessuale, al traffico illegale di organi.
In questi anni abbiamo posto la nostra attenzione sulla sofferenza derivante dalle violenze tra pari. Non è che non ci fossero anche allora -è anche un fatto antropologico, dopotutto- ma diciamo che in questa epoca le violenze tra pari sono state particolarmente alimentate da un mondo immateriale, nel quale spesso facciamo fatica a intercettare le condotte di aggressività, di prevaricazione, di prepotenza, di umiliazione, di isolamento, di esclusione.
Nella Convenzione troviamo molto evidenziato l’impegno a fornire adeguati sistemi formativi e l’istruzione è la strada per rendere esigibili i diritti fondamentali della persona compreso quello della libertà di espressione del bambino e dell’adolescente9. Ovviamente i bambini devono maturare un’idea di rispetto, nel senso che devono imparare che la loro libertà di espressione finisce dove inizia la libertà dell’altro e il rispetto vale anche in relazione a se stessi e alla propria reputazione.
E poi ancora la Convenzione ci ricorda che i bambini che sono vittime devono sempre essere sostenuti e quelli che sono autori di reati devono sempre essere rieducati.
Non sempre le persone – i genitori, per esempio – hanno chiari questi principi di tutela. E non sempre questi diritti sono davvero esigibili. I minori difficilmente possono rivendicare diritti che spesso non conoscono, non hanno voce e non possono dirci – per esempio – guardate che state disconoscendo il diritto di ascolto!”. Questo non significa che essi siano eludibili.
Il diritto di tutela è messo in relazione alla maggiore vulnerabilità del minore: più è vulnerabile il soggetto portatore di diritto, maggiore è l’interesse di protezione nei suoi confronti. Il corollario che ne segue necessariamente è che tutto quello che c’è sul Web, riguardante il minore deve essere oggetto di maggiore tutela. Questa, purtroppo, non è sempre una cosa scontata. Facciamo un esempio.
Pensate al diritto all’oblio. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ogni tanto interviene a tal riguardo per gli adulti che fanno ricorso perché magari richiedono che vengano cancellati dei contenuti sulla Rete che li riguardano. Poiché il bilanciamento con i diritti di informazione e cronaca non ne consente la rimozione essi vengono deindicizzati. Far scomparire una notizia può essere un problema, infatti, ma la si può rendere meno lesiva deindicizzandola. Per i minori, ovviamente, la protezione dovrebbe essere – ed è – rafforzata. Il diritto all’oblio si incardina in quello che è un diritto fondamentale di tutela: quello alla riservatezza dei dati.
I diritti di tutela dei dati personali, pensate, sono stati riconosciuti nel nostro ordinamento, a partire piuttosto dai prodotto dell’ingegno. È per tal motivo che negli anni Trenta e Quaranta si è sviluppata una normativa specifica: quella dei diritti d’autore. Dopodiché si è sviluppata la cultura della protezione dei dati personali (nome, ritratto, etc.) che oggi è riconosciuto quale diritto fondamentale.
Per completare il quadro delle norme utili a comprendere il terreno su cui ci muoviamo passiamo alla modifica del 1975 del diritto di famiglia con la modifica del Codice Civile che introduce il concetto di responsabilità genitoriale e di un’educazione che non può prescindere dalle capacità, dalle inclinazioni e dalle aspirazioni del fanciullo. Questo è un punto importante per capire come si debba giocare la partita sulla riservatezza.
Quindi a conclusione di questo prima riflessione, è evidente l’importanza di un’educazione volta alla consapevolezza dei principi di privacy e di riservatezza, affinché siano gli stessi minori a sviluppare attenzione e competenze di tutela e protezione dei propri dati personali.

 

2. La seduzione del Web

Di che cosa vive il Web dal punto di vista economico? Vive dei nostri dati. I dati personali sono la sua ricchezza. Ci fanno entrare gratuitamente perché loro poi vendono i nostri dati, le nostre profilazioni. Fino a qualche anno fa, forse con un po’ di ingenuità, non abbiamo voluto capirlo, ma adesso lo abbiamo ben presente. I nostri bambini e le nostre bambine non hanno la possibilità così immediata di poter cogliere questi concetti se non fanno dei percorsi specifici e qui entra la competenza pedagogico-didattica per rendere sempre più autonomo il soggetto nel difendere la propria sicurezza (e la propria libertà) nel mondo della rete.
Mi rendo conto che la rivoluzione digitale pone le famiglie di fronte a temi che hanno una natura filosofica prima ancora che pedagogica: Che tipo di rapporto vogliamo avere con la tecnologia? Su di noi può avere un effetto di sudditanza? Possiamo diventare davvero soltanto consumatori? Che cosa possiamo fare per non sentirci così manipolati dalle informazioni, dalla comunicazione sul Web? Come possiamo essere cittadini digitali consapevoli e liberi in un mondo in cui la comunicazione ci dà tante opportunità ma che ci mette di fronte a tanti rischi?
Oggi il problema è abbastanza chiaro. Nel 2013, quando io ho cominciato a lavorare su questi temi, non lo era. Non si erano ancora verificati episodi, che sono assurti alla cronaca di tutto il mondo, come Cambridge Analytica ovvero condizionamenti mirati per influenzare le campagne elettorali. Adesso lo sappiamo. Più di altri lavoratori, noi docenti – che siamo tenuti a educare i nostri alunni a divenire cittadini liberi e consapevoli – siamo consci di questi temi. Ma anche le famiglie non possono non interrogarsi a tal riguardo. La Carta di Treviso10, che interessa i giornalisti, ricorda che quando i bambini sono protagonisti di particolari eventi o episodi che assurgono a fatti di cronaca, devono essere tutelati nella loro riservatezza. Succede però che nei piccoli centri, anche se mettono soltanto le iniziali di un ragazzo che, ad esempio, ha avuto problemi di droga, è comunque riconosciuto. Su questo, a mio parere, occorre maggiore attenzione. Ma cosa succede in rete?
Nel Regolamento europeo sulla privacy il minore è stato assente fino al 2018, poiché il vecchio Regolamento sulla privacy (direttiva 95/46/CE) non parlava di minori. Solo con il GDPR 2016/67911, il nuovo Regolamento entrato in vigore nel 2018 a cui ha fatto seguito il Decreto Legislativo 101/18, il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati, come diritto fondamentale dell’uomo, ha avuto anche delle declinazioni sui minori. I Garanti della Privacy dei diversi Paesi membri, infatti, essendo maggiormente a contatto con le problematiche specifiche, riferite anche alle nostre scuole, hanno offerto preziose indicazioni che sono state accolte dal decisore politico. È così che, in virtù della maggior vulnerabilità del minore, che viene richiamata nei “Considerando”, il Regolamento prevede che ogni società di informazione o chiunque tratti i dati personali debba sempre verificare che la persona che esercita i diritti per i minori sia davvero colui che ne ha la responsabilità genitoriale. In questo modo il GDPR responsabilizza in misura maggiore rispetto al passato le associazioni di categoria circa la vulnerabilità dei minori.
Il Garante ha poi cercato di entrare anche nel merito dei diritti di tutela: quali sono i minori che hanno maggiori diritti di protezione? Per esempio, chi è vittima di reati, chi è figlio di un personaggio pubblico, chi è affetto da patologie, chi ha tentato il suicidio, più di altri hanno diritto di essere tutelati.
Ho apprezzato l’individuazione da parte dello Stato italiano dei 14 anni, età della perseguibilità penale, come soglia per acconsentire al trattamento dei propri dati. Maggiori responsabilità, maggiori diritti. Dicevamo che dai tredici ai quattordici anni sono i genitori che devono dare il consenso e i gestori devono verificarne l’identità. I dati ci dicono che gli adolescenti bypassano questa norma macchiandosi di un illecito, a volte sono gli stessi genitori che alterano i dati anagrafici dei figli. Vuol dire non avere chiaro il problema dell’identità digitale, il Web non è territorio di deregolamentazione e i comportamenti di tutti noi sulla Rete sono soggetti agli ordinamenti e quindi alle responsabilità civili e penali.
I Garanti hanno ben chiarito che i minori debbano essere accompagnati in un processo di autodeterminazione rispetto alla sicurezza dei propri dati: non possiamo pensare di tenere i minori sotto una campana di vetro finché non abbiano compiuto l’età in cui possono acconsentire al trattamento dei propri dati che per l’Italia è 14 anni! E nemmeno possiamo disinteressarci se un minore si iscrive con dati anagrafici alterati per registrarsi sulle piattaforme social prima dei 13 anni che è la soglia minima per aprire un account.
È, infatti, necessario che i minori sviluppino gradualmente la propria autonomia perché l’unico modo che abbiamo di far maturare una sicurezza in Rete è quella di renderli partecipi. La partecipazione del minore può essere esercitata in modo graduale per esempio sappiamo che oggi uno smartphone ci rende tutti tracciabili. Questo elemento ha indubbiamente risvolti inquietanti sul piano delle relazioni ma può essere considerato utile per poter controllare un figlio. La gestione della geolocalizzazione, però, dovrebbe essere oggetto di elaborazione familiare per condividere se,quandocome farne uso. Ci dobbiamo interrogare per comprendere quanto la tecnologia interferisce con la nostra vita: ci va bene vivere sotto vigilanza? Le nostre generazioni in età adolescenziale non erano geolocalizzate e questo aveva i suoi vantaggi: ci ha permesso di allontanarci, di vivere delle dimensioni di libertà in cui si sperimentava il rapporto di fiducia con i genitori e ci ha permesso di costruire la nostra autonomia.
Nei considerando 38 e 58 e 75 si pone particolare attenzione sui minori. Il 75 si sofferma sui «rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale» e impone ai titolari di prestare particolare attenzione a soggetti vulnerabili tra cui i minori12. Oggi le aziende digitali devono fare i conti con il fatto che adesso il decisore politico europeo ha ben presente che esistono vari modi per infragilire ulteriormente un minore attraverso attività di carattere manipolatorio, aggressivo o addirittura di adescamento.

 

3. Internet e i giovani: alcuni dati su cui riflettere

Perché la Legge n. 71 del 29 maggio 2017 ha a che fare con tutto questo? Perché prende spunto da alcune definizioni della persona di minore età come soggetto vulnerabile sì, ma potenzialmente e necessariamente attivo. È l’idea delle 3P13, che è espresso nella Convenzione di New York – Protection, Provision, Participation-; dobbiamo proteggere i minori, sì, ma dobbiamo anche metterli in condizione di poter accedere a una serie di servizi e di beni e poi dobbiamo davvero lavorare affinché possano partecipare alla loro maturazione, alla loro crescita, alla esigibilità dei loro diritti di cittadinanza, diritti e naturalmente anche doveri. In tal modo, un minore che ha dei diritti diventa autonomo nella ricerca, nella costruzione della sua sicurezza in Rete; è un minore che, quando è vittima, viene sostenuto ma anche quando è artefice di condotte antisociali -prevaricazione, umiliazione rispetto alle quali spesso non coglie il disvalore – deve essere comunque preso in carico, responsabilizzato e rieducato. Quindi la L. 71/17 lavora sul principio, sin dall’inizio, che bisogna prestare la dovuta attenzione ai minori, siano essi vittime o bulli (semplificando qui la questione del bullismo, perché sappiamo quanto sia importante nelle scuole lavorare con tutto il gruppo).
I ragazzi, anche quelli più grandi, non hanno chiaro il concetto di privacy, di riservatezza. Sono magari termini che usano, ma nei sondaggi ammettono che solo a volte si pongono il problema della privacy e alcuni non ne sono per nulla interessati. Credo che vada comunque apprezzato il dato secondo il quale più del 50% dei ragazzi dica che sa che cosa sia la privacy. Ma vediamo altri dati14.
Sul consenso al trattamento dei dati, l’indagine pubblicata dal MIUR in occasione del Safer Internet Day 2019, evidenzia che un ragazzo su cinque sostiene di non averne mai sentito parlare. Il 71,6% di loro è sulla Rete molto prima dei tredici anni e naturalmente si è registrato (o è stato registrato) con data anagrafici falsi. Peraltro se un genitore registra il bambino di dieci anni dichiarando che ne ha quattordici, quando ne avrà davvero quattordici riceverà tutto quello che è consentito ricevere a un diciottenne. Il 17% dei ragazzi, che ormai vivono di selfie, non ha problemi a dire che ha pubblicato foto intime (non è improbabile che il dato sia al ribasso!). Il fatto che utilizzino anche in famiglia i social, ci suggerisce quanto stia diventando una comunicazione ordinaria sulla quale è opportuno fare delle riflessioni perché i ragazzi dimostrano di coglierne gli aspetti negativi (si parla di meno). Infatti un dato a cui dedicare attenzione è che non soltanto i ragazzi, ma anche i genitori trascorrano molto tempo sulla Rete, fino all’estrema conseguenza di intere famiglie “hikikomori”, cioè di ritirati sociali. Il 20,8% dei ragazzi non conosce almeno la metà dei followers – rendiamoci conto della pericolosità di questo dato -, d’altra parte è pure vero che per loro è molto importante avere tanti amici, che li conoscano o meno a loro non interessa. Il 35% dei ragazzi dice di avere usato dei dati falsi per controllare qualcuno. Questo dato mi ha fatto pensare molto. Ricordate quando prima parlavo del Grande Fratello? Ho pensato alle prime relazioni sentimentali, ai rapporti che possono nascere tra ragazzi, anche ai rapporti d’amicizia, che a volte tra adolescenti sono abbastanza esclusivi: l’amica o l’amico del cuore.
Sono davvero cambiati i modelli riferiti ai legami sociali, anche quelli più stretti. Per tutte le generazioni precedenti è esistita la dimensione dell’intimità. Le nostre foto erano in un cassetto, magari quello del salotto buono, e talvolta la mamma o il papà poteva estrarle e farle vedere ai parenti. Quanti di noi avranno pensato: “Quanto sono brutta su quella foto!”. D’altra parte si facevano pochissimi scatti e soltanto nelle grandi occasioni, perché stampare il rullino costava. Difficile che in quelle foto ci riconoscessimo davvero. C’era però quell’intimità che ti consentiva di dire che effettivamente quella foto l’avrebbero potuta vedere in pochi, pochissimi; magari il cugino cercavamo di farlo allontanare quando i nostri genitori mostravano le nostre foto. Insomma, era un modo graduale di fare i conti con il problema della nostra immagine che mediamente non piace. Adesso la situazione è notevolmente cambiata, adesso c’è il bisogno di superare questo problema ricercando un’immagine artefatta. Ai primi anni delle medie i ragazzi sono già in 5 o 6 piattaforme e si mostrano in vari modi. Questo è un discorso strettamente collegato all’identità digitale e alla questione della tutela dei loro dati personali. Ma quali dati personali? Quelli innocui che ho postato su Facebook perché mia mamma mi vede o quelli che ho messo sulla piattaforma X in cui ho caricato un video che ho girato in camera mia perché mi hanno chiesto un’esibizione un po’ osé?
Rispetto specificamente alle prevaricazioni ci sono tante ricerche, purtroppo spesso non comparabili, di carattere psicologico o sociologico. Un’impostazione che mi ha convinta è una ricerca realizzata dal Corecom e dal Consiglio regionale in Umbria e affidata all’Università di Perugia. Innanzitutto si è evitato di utilizzare il termine cyberbullismo, che è ormai abusato spesso con connotazioni divergenti; ha cercato di capire come i ragazzi percepiscano l’ostilità e la violenza in Rete. Per i ragazzi si tratta di una esperienza quotidiana. Infatti quotidianamente nella realtà di Rete è facile imbattersi in una catena d’odio, un’umiliazione, una prevaricazione a danno di una vittima, per cui maturano una certa assuefazione, una certa indifferenza. Fa riflettere però la percentuale di ragazzi e di ragazze -ben il 41%- che pensa che la vittima “un po’ se l’è andata a cercare”. Nonostante loro vivano e soffrano anche di questa dimensione, di fatto dobbiamo aiutarli a capire il disvalore di quegli atti e dobbiamo aiutarli a capire quali siano le dinamiche tra la vittima e il gruppo. Perché rimane questa convinzione che la vittima se la vada a cercare? Questo luogo comune che in fondo deresponsabilizza? È un modo perché vi sia quasi accettazione rispetto al fenomeno antisociale. Da qui si produce il mancato intervento: se assisto, posso assistere anche comunque prendendo le distanze senza dovermi prendere la briga di fare qualcosa affinché la catena d’odio si interrompa oppure per prendere le difese della vittima. Questo atteggiamento di attribuire la responsabilità a chi è vittima di atti di bullismo, credo che sia molto preoccupante e vada contrastato in ogni modo. Molto spesso anche le vittime non si percepiscono come vittime. Non succede soltanto alle donne vittime di violenza di genere, ma anche alle ragazzine di dodici, tredici anni e non ne sono esclusi i maschi.
Il cyberbullismo ha una caratteristica fondamentale, però: il 48% delle vittime dichiara di aver adottato condotte anche da cyberbullo. Col cyberbullismo vengono davvero modificate tutte le dinamiche relazionali che conoscevamo col bullismo e anche il fenomeno in sé è diverso. È vero esiste ancora il bullismo, come esiste il mondo materiale, ma noi dobbiamo metterci in un’ottica nuova. Studiando il fenomeno in funzione della proposta legislativa ho ben approfondito quello che già in letteratura stava prendendo forma: il cyberbullismo è un fenomeno per molti aspetti molto diverso dal bullismo. Qualcuno ancora non è d’accordo, ma vale la pena di affrontare il fenomeno sapendo anche che la Rete corre e che il fenomeno delle prevaricazioni va costantemente monitorato e compreso. Per questo ho voluto concentrarmi nella legge 71/2017 soltanto sulle nuove condotte in Rete, consapevole – in qualità di docente – che sul bullismo ci fossero già le necessarie competenze. Il cyberbullismo ci impone di metterci alla prova come cittadini che ormai sono cittadini digitali, non possiamo più pensare a dei diritti dei minori che non siano dei diritti dei minori che vivono in ambiente digitale. Non ho condiviso la necessità della L. 92/19 sull’introduzione dell’educazione civica nelle scuole, ma trovo corretto l’art. 5 che ribadisca e amplifichi la necessità di lavorare sulle competenze di cittadinanza digitale15. Anche il Parlamento europeo e il Consiglio d’Europa hanno promulgato lo scorso anno le Raccomandazioni e le relative Linee guida in cui ribadiscono che non possiamo più pensare a dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che non siano rimodulati sulla cittadinanza digitale.

 

4. Che cosa possiamo fare noi adulti? Cominciamo dal dizionario digitale

Pensiamo all’indifferenza che i ragazzi dimostrano e che viene poi registrata da tutte le indagini statistiche svolte. Addirittura quando non c’è la voce “indifferente”, i ragazzi l’aggiungono o cercano qualcosa di simile. Per esempio, se trovano nei questionari una domanda del tipo “Come reagisci di fronte a degli atti di prevaricazione nei confronti di un tuo compagno?”, i ragazzi cercano le voci più neutre: se c’è altro, segnano questo, ma se c’è indifferente, di solito marcano questa voce. In realtà, non hanno strumenti per elaborare una strategia di reazione; anche le vittime – ammesso che si riconoscano come vittime – non hanno gli strumenti per reagire e pensano per lo più “prima o poi la smetteranno”. Sulla Rete questo succede e se pubblicano un video, quel video rimane.
Quindi, qualche cosa la possiamo fare?
Per la Campagna contro le discriminazioni a marzo di quest’anno, i ragazzi di Save the Children hanno realizzato uno spot16 sugli stereotipi. Le radici quali sono? Certo, in questo senso, le radici sono quelle del bullismo, quelle dei pregiudizi. D’altronde, chi sono i più discriminati? I soliti noti, diremmo; non è che sia cambiato molto. È bene che su questi temi ci si soffermi più attentamente, però, nell’epoca del digitale. Sono i temi legati all’educazione al rispetto. Abbiamo già il riferimento all’art. 3 della Costituzione, ma nel 2017 il MIUR ha promosso un Piano nazionale per l’educazione al rispetto perché essa è una base portante. Su questo tema possiamo cominciare ad attivarci quando il bambino è al nido perché l’educazione al rispetto viene molto prima dell’educazione digitale. È ovvio che dobbiamo evitare che i bambini a sei mesi usino il digitale, ma sappiamo anche che non è così e che i bambini anche a sei mesi cercano di “allargare” le cose reali – come si fa su un tablet –perché molti genitori li espongono al mondo del digitale sin dalla più tenera età.
Le forme di violenza non sempre sono legate al bullismo, non sempre hanno una vittima, sono anche delle forme di “spadacciate” tra di loro. Il flaming è proprio questo: scontrarsi sul virtuale con aggressività e poi anche a volte passare a una piazza reale in cui continuare l’aggressione. Sono convinta che il reale in questo momento sia a valle del virtuale e che l’aumento di violenza nella vita reale derivi dal fatto che il disvalore sulla Rete non è più colto, i freni inibitori da parte degli adulti sono stati lasciati andare. Non si è più capaci di distinguere virtuale e reale –qui sì e là no?-, è divenuto un unico ambiente, è una cosa sola, vi è continuamente uno slittamento. E noi non possiamo andare a dire che il digitale è una cosa e il reale un’altra perché ormai lo sappiamo tutti che il virtuale è reale. Se non affrontiamo veramente questo tema, rimaniamo incuneati in una strada senza uscita, perché saremmo noi ad andare in contraddizione. Il cyberstalking, la denigration sono invece delle vessazioni che avvengono sempre di più e sempre più in modo stringente nei confronti di uno o più vittime, arrivano addirittura all’impersonation, in cui si fa una profilazione fake, per esempio, di un compagno che sarà l’ultimo a sapere che da quella piattaforma – senza esserne a conoscenza – parla, provoca, si fa odiare da tutti. L’exclusion, l’esclusione che, nella quotidianità dei ragazzi, è l’inizio del bullismo: si fa una chat di classe e si taglia fuori un compagno. Questo è l’inizio della prevaricazione e noi continuiamo a non saper interpretare i fatti.
Un articolo recentissimo racconta di un ragazzo disabile che a Catania è stato preso a “cozzate” (nel dialetto settentrionale, “coppinate”) non perché lo vogliano colpire o provocargli del dolore, no, loro lo vogliono deridere, per questo riprendono la scena in un video che viene postato subito dopo e che diviene virale17. Anche in questo caso, come in altri, non si tratta di bullismo tradizionale. Qui viene spettacolarizzato un atto (può infatti essere un unico atto quindi senza reiterazione come nel bullismo) e basta una sola condotta con cui si vuole provocare ilarità, derisione da parte del mondo intero per compromettere la web reputazione della vittima e nello stesso tempo per aumentare la propria “notorieta”!
Carolina Picchio, la mia ex alunna a cui la Legge 71/17 è dedicata, si è suicidata a 14 anni per un unico video. Non ne sono serviti dieci. Quelli che confondono il bullismo con il cyberbullismo sbagliano perché la reiterazione è data dallo strumento e dalla “community” che rende virale il contenuto lesivo non più in capo a un solo artefice.
Nel Codice penale, comunque, sono già previsti tutti i reati per punire i responsabili e anche chi si rende corresponsabile condividendo e rafforzando la violenza. Il Dipartimento per la Giustizia minorile ha diffuso un glossario, iGloss@18, in cui si elencano tanti comportamenti in rete e si descrivono i relativi reati. C’è di tutto nel glossario, anche gli atti di autolesionismo o le riprese estreme del Choking Game; hanno tutti dei nomi particolari che vengono aggiornati costantemente perché queste “mode” cambiano continuamente. “Mode” che si incardinano in quelle istanze più ancestrali, più antropologiche per esempio la ricerca del limite nell’adolescente: magari ci lascerò le penne, però lascerò anche al mondo la testimonianza di chi sono attraverso il mio gesto eroico.
Il nostro ordinamento contiene tutte le fattispecie di carattere civile e penale, compresa quella di morte come conseguenza di altro reato19 che peraltro è stato un capo di imputazione nel processo per Carolina. Quindi non abbiamo bisogno di intervenire sul Codice penale, adesso per di più c’è anche nuova legge sul “revenge porn”20 che ha introdotto l’art. 612-ter nel Codice penale. Accade cioè che un ragazzino – uso indifferentemente il genere, ma la stragrande maggioranza sono proprio maschi – minacci di pubblicare o pubblichi una foto (sessualmente esplicita) di una sua coetanea o della sua ex fidanzatina che l’ha lasciato. Il revenge porn rientra nel cosiddetto Codice rosso e riguarda anche i minori.
Ma andiamo ai selfie. Sull’epoca dei selfie c’è molto da approfondire. Perché il selfie è davvero diventato il loro linguaggio. Sul selfie si gioca la loro reputazione, il loro riconoscimento sociale, anche la loro possibilità di imporsi all’attenzione. Imporsi all’attenzione, in un mondo in cui tutti cercano la visibilità, è molto difficile per cui si ricorre a qualcosa di estremo.
Quando si dice che la Rete è come l’infrastruttura stradale, io dico che sì, è vero, immaginiamola pure così: con le piazze, con le aree pedonali, etc. Un’autostrada, però, non ti “seduce”, non ti dice “vieni vieni vieni” anche se non hai ancora la patente; tu puoi avere il desiderio di andarci ma l’autostrada è davvero neutra. Il Web non è neutro, il Web ti richiama continuamente. Questo è un tema importante -anche in chiave filosofica- se si vuole capire perché noi esprimiamo una tale sudditanza in Rete: lasciare la traccia in quel momento diventa autoaffermare la propria esistenza. Se ci alziamo alle 3 del mattino e ci mettiamo a rispondere a una mail, anche se è sabato sera, è perché c’è qualcosa di più di un’infrastruttura neutra, c’è il fatto che qualcuno mi sta chiamando a lasciare una traccia e il richiamo è irresistibile21. E ora pensate a loro, ai ragazzi.

Fine I parte

 

Note
1 Intervento del 14 ottobre 2019 di Elena Ferrara per il Progetto “Comunico & Educo (C&E) – Verso un cambiamento delle forme di comunicazione per educare alla convivenza civile” (art. 16 del DM 851/2017 “Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo”).
Elena Ferrara, eletta la prima volta in Parlamento il 24 febbraio 2013, è stata promotrice e prima firmataria della Legge N. 71 del 29 maggio 2017, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo., prima legge in Europa sul fenomeno del cyberbullismo. Il suo sito web: http://www.elenaferrara.it
Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile, O.N.U., New York, 29 novembre 1985.
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, New York, 20 novembre 1989. Ratificata in Italia con la Legge 27 maggio 1991, n. 176, Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, (New York 20 novembre 1989)
4 Si ricorda al lettore che l’intervento dell’on. Ferrara, qui trascritto, ha avuto luogo il 14 ottobre 2019.
5 Ivi, art. 14, cc 1 e 2.
6 Ivi, art. 16.
7 Cfr. art. 17.
8 Ivi, Art. 18, c. 1.
9 Cfr. art. 13.
10 La Carta di Treviso è un protocollo firmato il 5 ottobre 1990 dall’Ordine dei giornalisti, dalla Federazione nazionale della stampa italiana e da Telefono azzurro allo scopo di disciplinare i rapporti tra informazione e infanzia. Consultabile al sito web: https://www.odg.it/allegato-2-carta-di-treviso/24290 (ultima visita 20 ottobre 2019)
11 Il Regolamento generale sulla protezione dei dati – Regolamento (UE) n. 2016/679 – noto con la sigla GDPR – General Data Protection Regulation– è stato adottato il 27 aprile 2016 che ha sostituito la Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché́ alla libera circolazione di tali dati. Gli Stati membri hanno avuto due anni di tempo per adeguarsi al GDPR. L’Italia con il D.lgs N. 101 del 10 agosto 2018 – Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati – ha anche abrogato alcuni articoli del precedente d.lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, con esso incompatibili.
12 Considerando Del GDPR – Regolamento Privacy UE/2016/679: (38) I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l’utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all’atto dell’utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore. Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore.
(58) Il principio della trasparenza impone che le informazioni destinate al pubblico o all’interessato siano concise, facilmente accessibili e di facile comprensione e che sia usato un linguaggio semplice e chiaro, oltre che, se del caso, una visualizzazione. Tali informazioni potrebbero essere fornite in formato elettronico, ad esempio, se destinate al pubblico, attraverso un sito web. Ciò è particolarmente utile in situazioni in cui la molteplicità degli operatori coinvolti e la complessità tecnologica dell’operazione fanno sì che sia difficile per l’interessato comprendere se, da chi e per quali finalità sono raccolti dati personali che lo riguardano, quali la pubblicità online. Dato che i minori meritano una protezione specifica, quando il trattamento dati li riguarda, qualsiasi informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente.
(75)I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d’identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo; se gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito l’esercizio del controllo sui dati personali che li riguardano; se sono trattati dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza; in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare mediante l’analisi o la previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l’affidabilità o il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali; se sono trattati dati personali di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati.
13 Nella Convention on the Rights of the Child – ONU 1989 (L.176/27 maggio 1991) «vengono definite le 3 forme di tutela e di promozione dei diritti dei minori: 1. Protection -Il diritto al mantenimento della relazione con i propri genitori e con gli “altri significativi” (insegnanti compresi), il diritto alle cure e il diritto alla tutela dagli abusi (operati dagli adulti e dai pari). Implica la creazione di sistemi di protezione e di tutela per l’infanzia e per l’adolescenza. 2. Provision -Il diritto riconosciuto a tutti i minori di accedere a beni e servizi. Ciò comporta la creazione e il potenziamento dei servizi per i minori stessi. 3. Participation– Il diritto di espressione attribuito ai bambini e ai ragazzi. Un diritto che li riconosce membri attivi della società in cui vivono e che impegna tali società a creare strutture che consentano la partecipazione attiva dei membri più giovani», A.R. Fravetto, S. Fucci, La costruzione partecipata degli ambiti della vita: Protection, Provision, Participation, Osservatorio permanente per la prevenzione dei bullismi, disponibile sul sito web: http://www.piemontecontroibullismi.it/index.php/it/strumenti/approfondimenti/item/download/78_c3a64d58c4fb9a1fc5ca5b4445ec056d(ultima visita 20 ottobre 2019)
14 I dati qui di seguito presentati sono tratti da Survey SID 2019, il report realizzato all’interno del progetto Safer Internet Centre (SIC IV) GenerazioniConnesse, disponibili all’indirizzo web: https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/survey-sic-2019-final.pdf (ultima vista 20 ottobre 2019) e da Adolescenti nell’universo digitale, ricerca a cura di Generazioni Connesse – Safer Internet Centre, disponibile all’indirizzo web: https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/infografica-sid-2019.pdf (ultima visita 20 ottobre 2019) e da Generazione Z, Ricerca di Generazioni Connesse – Safer Internet Centre, disponibile all’indirizzo web: https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/infografica+2018-A4-3PAGES+%282%29/cc9fb3e9-2307-457a-b121-20c20d31c2f5 (ultima visita 20 ottobre 2019).
15 Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica, «Art. 5 Educazione alla cittadinanza digitale 1. Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, di cui all’articolo 2, è prevista l’educazione alla cittadinanza digitale. 2. Nel rispetto dell’autonomia scolastica, l’offerta formativa erogata nell’ambito dell’insegnamento di cui al comma 1 prevede almeno le seguenti abilità e conoscenze digitali essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell’età degli alunni e degli studenti: a) analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali; b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto; c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali; d) conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali e dell’interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali; e) creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri; f) conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all’uso dei dati personali; g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere se’ e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull’inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo. 3. Al fine di verificare l’attuazione del presente articolo, di diffonderne la conoscenza tra i soggetti interessati e di valutare eventuali esigenze di aggiornamento, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca convoca almeno ogni due anni la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell’adolescente digitale, istituita presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del decreto di cui al comma 4. 4. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono determinati i criteri di composizione e le modalità di funzionamento della Consulta di cui al comma 3, in modo da assicurare la rappresentanza degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degli esperti del settore. L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza designa un componente della Consulta. 5. La Consulta di cui al comma 3 presenta periodicamente al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo e segnala eventuali iniziative di modificazione che ritenga opportune. 6. La Consulta di cui al comma 3 opera in coordinamento con il tavolo tecnico istituito ai sensi dell’articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71. 7. Per l’attività prestata nell’ambito della Consulta, ai suoi componenti non sono dovuti compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi di spese».
16 Video Spot UP-prezzami, Campagna contro gli stereotipi, disponibile al sito web: https://media.savethechildren.it/pages/view.php?ref=11096&k=0acabc3ccf (ultima visita 20 ottobre 2019). «La campagna UP-prezzami [promossa da Save the Childrenndr] è stata realizzata nell’ambito del progetto “GenerAzione – Insieme contro gli stereotipi di genere” con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità» dal sito di Save the ChildrenInfanzia: più di 3 ragazzi su 5 vittime di discriminazioni, emarginati o derisi dai loro coetanei; 9 su 10 testimoni diretti di episodi contro i loro compagni (disponibile alla pagina web: https://www.savethechildren.it/press/infanzia-più-di-3-ragazzi-su-5-vittime-di-discriminazioni-emarginati-o-derisi-dai-loro
17 «Catania, schiaffeggia minore disabile e mette il video sui social: 15enne nei guai», in La Sicilia, 14 settembre 2019, disponibile alla pagina web: https://www.lasicilia.it/news/catania/280899/catania-schiaffeggia-minore-disabile-e-mette-il-video-sui-social-15enne-nei-guai.html (ultima visita 20 ottobre 2019).
18 iGloss@[1] – L’ABC dei comportamenti devianti on line, consultabile al sito web: http://www.iglossa.org (ultima visita 20 ottobre 2019)
19 Cfr. Art. 586, Codice penale.
20 L. 69 del 19 luglio 2019, che è stata denominata Codice Rosso, all’art. 10 introduce anche in Italia il reato di revenge porn: «Art. 10 Introduzione dell’articolo 612-ter del codice penale in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti 1. Dopo l’articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente: “Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché’ quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”».
21 Questa suggestione è tratta da M. Ferraris, Mobilitazione totale, Laterza, Bari-Toma 2016, (formato ebook): «È la notte tra il sabato e la domenica, quella tradizionalmente consacrata al riposo. Mi sveglio. Faccio per sapere l’ora e ovviamente guardo il telefonino, che mi dice che sono le tre. Ma, contemporaneamente, vedo che è arrivata una mail. Non resisto alla curiosità o meglio all’ansia (la mail riguarda una questione di lavoro), ed è fatta: leggo e rispondo. Sto lavorando – o forse più esattamente sto eseguendo un ordine – nella notte tra il sabato e la domenica, ovunque io sia» (La chiamata. “Dove sei? Presentati, agisci!”).

 

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